BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI URBANIA

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Si comunica la pubblicazione all'albo pretorio del comune del bando di concorso per la formazione della Graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata

IL RESPONSABILE

Vista la Legge Regionale 16 dicembre 2005n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n.22 del 27 dicembre 2006

Vista la L.R. n. 5 del 14 maggio 2007,

Vista la L.R. n.1 del 29 gennaio 2008,

Vista la L.R. n. 49 del 27 dicembre 2018,

Vista la L.R. n.16 del 15 luglio 2021

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 492 del 7 aprile 2008;

Visto il Regolamento recante "Criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata" approvato con Delibera C.C. n. 5 del 27/02/2023 e modificato con Delibera CC n. 5 del 28/03/2024;

Vista Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali R.G. n. 234 del 14-05-2024 con cui è stato approvato il presente bando.

RENDE NOTO CHE 

E’ INDETTO BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI URBANIA.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Possono fare domanda tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale; la durata biennale del permesso di soggiorno, deve essere maturata alla data di presentazione della domanda o comunque alla scadenza del bando (si configura durata biennale anche in presenza di permessi di soggiorno con singola validità temporale inferiore, purché continuativa).

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Urbania alla data di pubblicazione del Bando;

c) non essere titolari di una quota superiore al 25% (venticinque per cento) del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii.

Per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie coperta calpestabile non inferiore ai seguenti valori:

  • mq. 30 per nucleo familiare composto da una persona;
  • mq. 45 per nucleo familiare composto da due persone;
  • mq. 54 per nucleo familiare composto da tre persone;
  • mq. 63 per nucleo familiare composto da quattro persone;
  • mq. 80 per nucleo familiare composto da cinque persone; - mq. 90 per nucleo familiare composto da sei o più persone.

d)avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i., non superiore al limite fissato con Decreto del DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, PAESAGGIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA n. 5 del 16 gennaio 2024 pari ad 13.699,00 di valore ISEE. Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monoparentali e pertanto in tal caso, il valore ISEE non deve essere superiore ad 16.439,00.

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

f) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.

I requisiti sopra detti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e), anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell’eventuale assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE L'ALLOGGIO

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. 

La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del presente Avviso. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone coabitanti per motivi di lavoro. 

 

Con riferimento alla lettera d) dei requisiti di accesso, qualora uno o più componenti del nucleo familiare intendano costituire un nucleo autonomo rispetto al proprio originario, fermo restando l’esclusione del coniuge non legalmente separato ai sensi dell’articolo 2, comma 1° lett. c) della Legge Regionale 16 dicembre 2005, l’I.S.E.E. da assumere a riferimento ai fini dell’accesso e dell’attribuzione del punteggio è quello del nucleo familiare di origine fermo restando eventuali diverse disposizioni della Regione. In tale fattispecie i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente al requisito di cui alla lettera c) dei requisiti di accesso, anche da tutti i componenti del nucleo familiare di origine, inclusi i componenti del nuovo nucleo, a prescindere dal numero di domande presentate per l’assegnazione dell’alloggio.

 

Detti requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e comunque non oltre la data di scadenza dell’avviso e devono permanere al momento dell'assegnazione. 

Nei casi di cui al presente punto non sono ammissibili più di due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario (Art.6, c.6, Regolamento Comunale).

Ogni cittadino può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente l’alloggio (Art.6, c.7 Regolamento Comunale).

Precisazioni relative alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U. ISEE)

I richiedenti dovranno presentare l’attestazione Isee e la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell’Isee. 

Per la corretta redazione della D.S.U.- I.S.E.E si ricorda che devono essere indicati, tra l’altro, anche tutti i patrimoni mobiliari eventualmente posseduti dai componenti del nucleo familiare, inclusi libretti postali, depositi bancari, etc., nonché i contributi percepiti nell’anno 2023 da Pubbliche Amministrazioni, compresi quelli erogati dal Comune di URBANIA. 

Qualora sussista una difformità tra il nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato in sede di attestazione ISEE dovuta a separazione legale ovvero consensuale omologata o divorzio dell'interessato o dei singoli componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, l’interessato dovrà dichiarare in quale Comune è stato celebrato o trascritto l'atto di matrimonio con indicazione di numero, data e Tribunale che ha emesso la sentenza. 

N.B. Saranno escluse le domande per le quali non risulta allegata l’attestazione Isee e la DSU Isee entro il termine di scadenza dell’Avviso pubblico o comunque non regolarizzate entro il termine indicato dall’ufficio preposto.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda deve essere redatta in bollo da € 16,00 utilizzando ESCLUSIVAMENTE gli appositi moduli scaricabili dal sito Internet al seguente indirizzo:

https://www.comune.urbania.ps.it

o disponibili presso: 

  • Ufficio Servizi Sociali del Comune di URBANIA – Piazza della Libertà n. 1, tel. 0722 313152 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore14.00 martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 sabato mattina dalle 09.00 alle 12.00.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

  • Copia documento di identità del richiedente;
  • Copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare;
  • Copia attestazione ISEE e la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per il calcolo dell’Isee. in corso di validità del nucleo familiare del richiedente; in caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero il richiedente, per l’attribuzione del punteggio, è tenuto a presentare autocertificazione attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare;
  • Eventuali documenti richiesti per ottenere particolare punteggio, espressamente indicati nella domanda stessa (presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap; abitazione in un alloggio improprio o antigienico; provvedimento esecutivo di rilascio dell’abitazione; verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria; ordinanza di sgombero).

Le dichiarazioni rese ed i documenti presentati saranno oggetto di controllo in qualsiasi fase del procedimento anche successivo alla formulazione della graduatoria definitiva, inoltre il Comune provvederà ad accertare la permanenza dei requisiti richiesti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare, anche prima della eventuale assegnazione. Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere obbligatoriamente recapitata secondo una delle seguenti modalità:

  • Consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di URBANIA – Piazza della Libertà n. 1, tel. 0722 313131 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore14.00 martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 sabato mattina dalle 09.00 alle 12.00.
  • Spedita con Raccomandata A.R. al Sindaco del Comune di URBANIA – Piazza della Libertà n. 1– 61029 URBANIA (PU);
  • trasmessa via Pec all’indirizzo: comune.urbania@emarche.it, 

entro e non oltre il 18-09-2024, a pena di esclusione.

Per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo ovvero, nel caso in cui la domanda venga spedita con raccomandata A.R., il timbro postale di spedizione.

La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione della stessa per nullità.

GRADUATORIA DELLE DOMANDE

Per la formazione della graduatoria il Comune si avvale della Commissione Unica presso l’Unione Montana Alta Valle del Metauro, la quale verifica le condizioni di ammissibilità delle domande, la completezza e la regolarità della compilazione, l’esistenza della documentazione richiesta e assegna i punteggi sulla base del bando di concorso. La Commissione procede altresì, in ossequio al principio di celerità del procedimento, agli accertamenti d’ufficio in merito alle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati, rilevando le anomalie/irregolarità riscontrate.

La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l’indicazione del punteggio conseguito, dell’eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini – fissati in 15 giorni – per la presentazione di osservazioni e di quanto altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita esplicita informativa motivata per garantire la presentazione delle controdeduzioni, sempre nel termine massimo di 15 giorni.

Esaminate le osservazioni, le controdeduzioni, memorie o documenti ed acquisita l’eventuale documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle opposizioni, formula la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. sovvenzionata e conclude il procedimento dandone notizia ai richiedenti tramite comunicazione scritta contenente la posizione in graduatoria e l'indicazione del punteggio conseguito o l’esclusione, nonché le indicazioni relative all’Autorità cui fare ricorso ed i relativi termini.

La graduatoria definitiva così formulata e l’elenco definitivo degli esclusi vengono approvati con Determinazioni del Responsabile del Servizio competente in materia di assegnazione di alloggi di E.R.P. o suo delegato e vengono pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune per 15 giorni; contestualmente la graduatoria definitiva viene trasmessa all’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica (E.R.A.P.).

La graduatoria approvata costituisce provvedimento definitivo ed ha validità per due anni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio comunale.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI, VERIFICHE E RINUNCE

In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili. 

L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario. A tal fine l’assegnazione degli alloggi potrà essere effettuata nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dal D.M. Sanità 05/07/1975 e dal vigente regolamento edilizio comunale

 

 Una quota annuale del 25% degli alloggi disponibili, potrà essere riservata in favore dei soggetti appartenenti alle categorie sociali come da normativa vigente che sono stati ammessi alla graduatoria, a scorrimento secondo l’ordine in cui si sono collocati nella graduatoria stessa e, precisamente:

1.         i soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

2.         i nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico;

3.         i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando;

4.         i soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93.

L’assegnazione degli alloggi riservati annualmente alle categorie sociali previste dall’art.20 quinques c.2 let. g) della L.R. 36/2005, segue le stesse modalità sopradescritte per la generalità delle assegnazioni. 

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'ERAP, territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia. 

Gli alloggi destinati alle categorie sociali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale. 

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari viene determinato dall’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica della Provincia di Pesaro e Urbino sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione e secondo quanto stabilito all’art. 20-quaterdecies della L.R. 36/2005 e ss. mm. ii.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella L.R. 36/2005 e successive modifiche e integrazioni e nel Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di URBANIA, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28/03/2024.

Non verranno comunque attribuiti punteggi relativi a situazioni che potevano essere documentate all’atto della domanda. Il modulo di domanda debitamente compilato e firmato costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella domanda ed il possesso dei requisiti di accesso, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e dal fatto che la loro presenza comporta l’esclusione dai benefici di cui al presente bando.

Il Responsabile del Settore

Dott. Francesco Giampaoli

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